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Marzo 2000

 

Supplemento speciale alla circolare mensile

 

Circolare n° ..........

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

 

OGGETTO: TUTELA DELLA PRIVACY. Misure minime di sicurezza da adottare (Legge 675/96 e DPR 318/99).

 

Nel cammino verso la completa attuazione della legge sulla privacy, di cui alla L. 675/96, si inserisce  il Regolamento emanato con il D.P.R. 28/7/1999, n. 318, pubblicato sulla G.U. n. 216 del 14/9/1999, recante le norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

 

Il Regolamento, disposto a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge sulla Privacy, deve essere osservato da tutti i soggetti che trattano dati personali, pubblica amministrazione e privati compresi, con l'esclusione dei trattamenti di dati finalizzati ad uso esclusivamente personale, per i quali la legge 675/96 e il DPR 318/99 non si applica. Le misure minime di sicurezza variano a seconda:

-                                 del tipo di dati trattati: comuni / sensibili;

-                                 del tipo di archivio gestito: elettronici o comunque automatizzati / non automatizzati;

-                                 del tipo di elaboratore: singolo (stand alone) / in rete (pubblica o privata).

Si ricorda che l'articolo 15 della legge 675/96 oltre alle "misure minime" di cui al nuovo Regolamento, prevede già l'obbligo di osservare misure di sicurezza destinate ad operare una costante riduzione del rischio, non individuate ma individuabili sulla base di soluzioni tecniche concretamente disponibili.

 

La scadenza prevista è quella del prossimo 29 marzo: entro tale data tutti gli archivi elettronici e cartacei che custodiscono informazioni personali dovranno essere dotati delle protezioni minime, come meglio specificato nella tabella sottostante.

 

Si ritiene utile, preliminarmente, ricordare il significato di alcuni termini specifici della legge 675/96 e del DPR 318/99:

·         misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

·         amministratore di sistema: il soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base di dati e di consentirne l'utilizzazione;

·         dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico, sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

·         incaricati: le persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, che operano sotto la loro diretta responsabilità.

 

Si ritiene IMPORTANTE osservare che chi omette in maniera dolosa di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali in violazione delle disposizioni dell'articolo 15 della legge sulla Privacy è punito con la reclusione sino ad un anno e, se dal fatto deriva un danno, la pena é da due mesi a due anni. Se le omissioni sono dovute a colpa, anche lieve, la pena prevista è la reclusione sino ad un anno.


Trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati

Mediante tutti gli elaboratori:

- non accessibili da altri elaboratori o terminali

(STAND ALONE)

- accessibili da altri elaboratori

(IN RETE)

·         Creazione di una parola chiave per l'accesso ai dati

·         Fornire la parola chiave agli incaricati del servizio

·         Se possibile tecnicamente, consentire l'autonoma sostituzione della parola chiave previa comunicazione all'amministratore/i del sistema

·         Amministratori del sistema: se vi sono più incaricati e più parole chiave, vanno individuati per iscritto i soggetti preposti alla custodia delle parole chiavi e che hanno accesso ad informazioni relative alle medesime

 

Elaboratori in RETE NON ACCESSIBILE AL PUBBLICO

(oltre a quanto previsto per tutti gli elaboratori)

·         Attribuzione a ciascun utente di un diverso codice identificativo (user-id), con esclusione degli amministratori del sistema, in modo che ne sia prevista la disattivazione

·         Installazione di apposita protezione contro l'intrusione ad opera di programmi, con verifica almeno semestrale dell'efficacia

 

 

·         L'accesso ai dati sensibili deve avvenire sulla base di autorizzazioni assegnate, anche agli strumenti elettronici

·         Le autorizzazioni all'accesso ai dati sensibili sono assegnate e revocate dal titolare e, se designato, dal responsabile, con verifica almeno annuale se esistono le condizioni per la loro conservazione

·         La validità delle richieste di accesso ai dati personali deve essere verificata prima di consentirne l'accesso stesso

·         Quanto sopra non si applica ai trattamenti per i quali è consentita la diffusione

 

Elaboratori in RETE  ACCESSIBILE AL PUBBLICO

(oltre a quanto previsto per gli elaboratori in RETE NON ACCESSIBILI AL PUBBLICO)

·         Documento Programmatico Sulla Sicurezza (DPSS):

sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità vanno definiti:

a)                   i criteri per la sicurezza di aree e procedure di controllo di accesso alle stesse

b)                   i criteri per la sicurezza dei dati

c)                   i criteri per la sicurezza delle trasmissioni di dati e le restrizioni di accesso

d)                   l'elaborazione di un piano di formazione per gli incaricati

il DPSS deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale

le misure di sicurezza devono essere verificate almeno annualmente

·         Supporti di memorizzazione:

i supporti utilizzati per memorizzare dati sensibili per essere riutilizzati le informazioni originarie devono essere tecnicamente irrecuperabili dopo la cancellazione, altrimenti devono essere distrutti

 

Trattamento dei dati sensibili per fini esclusivamente personali, effettuato con elaboratori IN RETE

·         Obbligo di proteggere l'accesso ai dati o al sistema mediante l'utilizzo di una parola chiave, se i dati sono organizzati in banche di dati

Trattamento dei dati personali effettuato con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati

·         il titolare o il responsabile, se designato, identifica gli incaricati del trattamento per iscritto prescrivendo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati

·         gli atti e i documenti devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato, e se prelevati dagli incaricati, conservati da questi ultimi e riconsegnati al termine delle operazioni affidate

·         nel caso di dati sensibili, inoltre, gli atti e documenti eventualmente affidati agli incaricati devono essere conservati in contenitori muniti di serratura e l'accesso agli archivi deve essere controllato, anche mediante identificazione e registrazione dei soggetti che accedono oltre l'orario di chiusura degli archivi

·         i supporti non informatici devono essere conservati e custoditi in forma tale da permettere l'identificazione dell'interessato e per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali sono raccolti e/o trattati

 

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

 

OGGETTO: Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali anche per i collaboratori coordinati continuativi.

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2000, n.50, il decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n.38, recante disposizioni correttive in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali introducendo l’obbligo di assicurazione presso l'INAIL anche per i lavoratori “parasubordinati” di cui all’art.49, comma 2, lett. a) del D.p.r. 917/86.

 

SOGGETTI OBBLIGATI

Si tratta di tutti i lavoratori parasubordinati di cui all’art.49, comma 2 lettera a) del T.U.I.R., il quale, ricordiamo, qualifica redditi di lavoro autonomo quelli derivanti:

-     dall’attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione o altri enti;

-     dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

-     dalla partecipazione a collegi e commissioni;

-     da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Rientrano tra questi ultimi tutti i compensi caratterizzati dallo svolgimento di un’attività:

-          che non rientra nell’oggetto dell’arte o professione esercitata ai sensi del 1° comma del medesimo articolo 49;

-          che per la sua natura sia intrinsecamente “professionale” escludendo, quindi, le prestazioni di natura “meramente materiale”;

-          che sia svolta senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi del soggetto che corrisponde il compenso;

-          che sia esercitata nel contesto di un rapporto unitario e continuativo;

-          che venga svolta senza impiego di mezzi che possono, comunque, essere messi a disposizione dal beneficiario della prestazione;

-          con retribuzione periodica prestabilita.

 

La norma oggetto di trattazione dispone che hanno l’obbligo di assicurarsi coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono le attività di cui all’art.1 del D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965 (Testo Unico) oppure che, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono, non in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti.

Il citato articolo elenca una serie di attività produttive con un evidente rischio infortunistico per soggetti addetti a macchine, apparecchi o impianti ma, accanto a queste, prevede che siano considerate addette a lavori rilevanti ai fini del rischio infortunistico, le persone che sono comunque occupate in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale. Sono altresì considerati addetti a lavori rilevanti ai fini dell’assicurazione coloro che, ai sensi del n.2 dell’art.4 del TU, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di chi in modo permanente o avventizio presta opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione.

L'obbligo dell'assicurazione non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.

 

MISURA DEL PREMIO ASSICURATIVO

Alla base imponibile, costituita dai compensi effettivamente percepiti, si applicherà il tasso corrispondente alla lavorazione prevalente svolta nell’azienda qualora l’attività sia inserita in un ciclo produttivo; in caso contrario dovrà essere applicato quello dell’attività effettivamente svolta.

La base imponibile, determinata applicando i criteri fiscali di cui all’art.50 comma 8 TUIR e articolo 51 commi 3 e 4 legge 488/99 (Finanziaria 2000)  non può, comunque, essere:

-          inferiore al “minimale” identificato con la retribuzione minima assunta per il calcolo delle rendite pari a Lit.21.385.000 per il ’99;

-          superiore al “massimale” identificato nella misura prevista per la liquidazione delle rendite pari a Lit.39.709.000 per il ’99.

Il premio assicurativo dovrà essere ripartito nella misura di 1/3 a carico del prestatore e di 2/3 a carico dell’azienda committente, analogamente al trattamento effettuato per la contribuzione previdenziale alla gestione separata dell’INPS 10-13%.

 

OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE

Il committente dovrà adempiere agli obblighi previsti dal T.U. del 1965 per il datore di lavoro ovvero:

-          apertura della posizione assicurativa almeno cinque giorni prima dell’inizio della prestazione; in sede di prima applicazione della norma, le aziende possono presentare la denuncia all’INAIL entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto (15 aprile 2000);

-          istituzione e tenuta dei libri obbligatori quali il libro matricola, il libro paga e il libro delle presenze;

-          rilevazione delle presenze;

-          calcolo e liquidazione delle somme dovute all’INAIL;

-          denuncia delle retribuzioni;

-          denuncie di infortuni all’INAIL e all’autorità di Pubblica Sicurezza.

 

PRIME ISTRUZIONI DIFFUSE DALL’INAIL

L’INAIL ha fornito alcune indicazioni utili agli uffici e agli operatori del settore che sono state pubblicate sulla stampa specializzata nei giorni 15 e 16 marzo c.m.. Tra le precisazioni fornite segnaliamo le seguenti.

p La scadenza per ottemperare agli adempimenti previsti in capo ai committenti è confermata al 15 aprile per le posizioni già attive o in corso di definizione. Trascorsa la fase transitoria, resta fermo il consueto termine preventivo per la denuncia, nei “cinque giorni prima dell’inizio dei lavori”, per i nuovi soggetti da assicurare.

p Viene data la possibilità ai committenti di inviare i dati senza recarsi agli sportelli, attraverso appositi call center (numero 16484), tramite posta elettronica, previo scarico dal sito internet Errore. Il segnalibro non è definito. di un apposito programma che permette la creazione di un idoneo file, all’indirizzo Errore. Il segnalibro non è definito. e a mezzo fax (800657657).

p Nell’ipotesi di prestazioni di durata inferiore all’anno, il premio dovuto andrà frazionato in tanti dodicesimi per quanti mesi, o frazione di mese, sono previsti nel contratto.

p Ai fini del controllo delle posizioni, l’Istituto intende avvalersi della possibilità di incrociare i dati forniti dai committenti con quelli dell’INPS e dell’Amministrazione finanziaria (denuncia collettiva annuale dei sostituti d’imposta mod.770).

p Viene prevista una multa di 100 mila lire per la mancata iscrizione oltre alla debenza delle sanzioni e dei contributi.

 

In questa prima fase applicativa rimangono ancora diversi elementi di incertezza. Sarà cura dello studio comunicare le eventuali precisazioni prima della scadenza degli adempimenti prescritti.

 

Per ogni ulteriore informazione in merito, rivolgersi allo Studio.

 

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